Il punto canonico essenziale

Benedetto XVI non ha mai abdicato

Un percorso semplice, per punti, fondato sul testo della Declaratio, sul Codice di Diritto Canonico e sulla Costituzione Apostolica Universi Dominici Gregis.

Benedetto XVI ha dichiarato di rinunciare al ministerium, non al munus.

Questa pagina espone un ragionamento lineare. Non parte da opinioni, ma dal confronto tra ciò che Benedetto XVI ha dichiarato e ciò che il diritto della Chiesa richiede per la rinuncia del Romano Pontefice.

1

Che cosa ha detto Benedetto XVI nella Declaratio

L’11 febbraio 2013 Benedetto XVI ha dichiarato:

“declaro me ministerio Episcopi Romae, Successoris Sancti Petri [...] renuntiare”

La traduzione italiana ufficiale rende così:

“dichiaro di rinunciare al ministero di Vescovo di Roma, Successore di San Pietro”
Il dato testuale è questo: Benedetto XVI ha dichiarato di rinunciare al ministerium.

Non ha dichiarato: “rinuncio al munus”. Non ha dichiarato: “rinuncio all’ufficio di Romano Pontefice”. Ha dichiarato di rinunciare al ministerium.

2

Che cosa richiede il can. 332 §2

Il can. 332 §2 del Codice di Diritto Canonico disciplina la rinuncia del Romano Pontefice.

Il testo latino dice:

“Si contingat ut Romanus Pontifex muneri suo renuntiet, ad validitatem requiritur ut renuntiatio libere fiat et rite manifestetur”

La traduzione italiana ufficiale dice:

“Nel caso che il Romano Pontefice rinunci al suo ufficio, si richiede per la validità che la rinuncia sia fatta liberamente e che venga debitamente manifestata”
Il termine decisivo è muneri suo: al suo munus, cioè al suo ufficio.

Dunque il can. 332 §2 non parla di rinuncia al ministerium, ma di rinuncia al munus.

3

Il confronto decisivo

Declaratio

ministerium

Benedetto XVI dichiara di rinunciare al ministero.

Can. 332 §2

munus

Il Codice disciplina la rinuncia all’ufficio.

Sono due parole diverse.

La Declaratio dichiara la rinuncia al ministerium. Il Codice richiede, per la rinuncia del Romano Pontefice, la rinuncia al munus.

Questo non è un dettaglio secondario. È il punto centrale dell’atto.

Se l’atto deve produrre la rinuncia all’ufficio pontificio, l’oggetto essenziale dell’atto deve essere l’ufficio pontificio, cioè il munus. Ma nella Declaratio l’oggetto dichiarato della rinuncia è il ministerium.

4

Che cosa dice il can. 124 §1 sugli atti giuridici

Il can. 124 §1 stabilisce:

“Per la validità dell’atto giuridico, si richiede che sia posto da una persona abile, e che in esso ci sia ciò che costituisce essenzialmente l’atto stesso, come pure le formalità e i requisiti imposti dal diritto per la validità dell’atto”

Applicato alla Declaratio, il punto è questo: se una rinuncia deve essere la rinuncia del Romano Pontefice al proprio ufficio, deve contenere ciò che costituisce essenzialmente quell’atto.

E ciò che costituisce essenzialmente quell’atto, secondo il can. 332 §2, è la rinuncia al munus.

Ma Benedetto XVI ha dichiarato la rinuncia al ministerium.

5

Che cosa dice il can. 188

Il can. 188 stabilisce:

“La rinuncia fatta per timore grave, ingiustamente incusso, per dolo o per errore sostanziale oppure con simonia, è nulla per il diritto stesso”

Questo significa che, in materia di rinuncia a un ufficio ecclesiastico, l’errore sostanziale non è irrilevante. È causa di nullità.

Se si volesse leggere la Declaratio come rinuncia al papato, bisognerebbe comunque affrontare questo problema: Benedetto XVI non ha dichiarato di rinunciare al munus, ma al ministerium.

Scambiare il ministerium con il munus non riguarda una forma esterna dell’atto, ma l’oggetto stesso della rinuncia.
6

Che cosa dice la Universi Dominici Gregis, art. 77

La Costituzione Apostolica Universi Dominici Gregis, art. 77, stabilisce:

“Stabilisco che le disposizioni concernenti tutto ciò che precede l’elezione del Romano Pontefice e lo svolgimento della medesima, debbano essere osservate integralmente, anche se la vacanza della Sede Apostolica dovesse avvenire per rinuncia del Sommo Pontefice, a norma del can. 332 §2 del Codice di Diritto Canonico”

Questo articolo collega espressamente la rinuncia del Papa al can. 332 §2.

Quindi, anche quando si parla di rinuncia del Sommo Pontefice, la norma da rispettare è quella del can. 332 §2.

E il can. 332 §2 parla della rinuncia al munus.

7

Che cosa dice la Universi Dominici Gregis, art. 76

La Universi Dominici Gregis, art. 76, stabilisce:

“Se l’elezione fosse avvenuta altrimenti da come è prescritto nella presente Costituzione o non fossero state osservate le condizioni qui stabilite, l’elezione è per ciò stesso nulla e invalida, senza che intervenga alcuna dichiarazione in proposito e, quindi, essa non conferisce alcun diritto alla persona eletta”
Il principio è chiaro: se non sono osservate le condizioni stabilite, l’elezione è nulla e invalida. E non conferisce alcun diritto alla persona eletta.
8

La conseguenza logica

Se Benedetto XVI non ha rinunciato al munus, non ha rinunciato validamente all’ufficio di Romano Pontefice secondo il can. 332 §2.

Se non ha rinunciato validamente all’ufficio di Romano Pontefice, la Sede Apostolica non era validamente vacante.

Se la Sede Apostolica non era validamente vacante, non poteva esserci una valida elezione di un nuovo Romano Pontefice.

Se non poteva esserci una valida elezione di un nuovo Romano Pontefice, Jorge Mario Bergoglio non ha ricevuto il munus petrino.
9

Perché il munus è decisivo

Il can. 331 dice:

“Il Vescovo della Chiesa di Roma, in cui permane l’ufficio concesso dal Signore singolarmente a Pietro, primo degli Apostoli, e che deve essere trasmesso ai suoi successori, è capo del Collegio dei Vescovi, Vicario di Cristo e Pastore qui in terra della Chiesa universale”

Nel testo latino, l’ufficio concesso dal Signore a Pietro è il munus:

“in quo permanet munus a Domino singulariter Petro, primo Apostolorum, concessum”

Il munus non è un semplice incarico umano. È l’ufficio petrino.

È ciò che fa del Romano Pontefice il successore di Pietro, il Vicario di Cristo e il Pastore della Chiesa universale.

Conclusione

Benedetto XVI ha dichiarato di rinunciare al ministerium.

Il can. 332 §2 richiede, per la rinuncia del Romano Pontefice, la rinuncia al munus.

La Universi Dominici Gregis collega la validità dell’elezione del nuovo Papa all’osservanza delle condizioni previste, compresa la rinuncia a norma del can. 332 §2.

Perciò, se Benedetto XVI non ha rinunciato al munus, non ha abdicato validamente.

Se non ha abdicato validamente, Jorge Mario Bergoglio non ha ricevuto il munus petrino.

E se Bergoglio non ha ricevuto il munus petrino, non ha potuto creare veri cardinali capaci di eleggere validamente un successore.

Per questo, secondo questa ricostruzione canonica, né Bergoglio né Prevost hanno ricevuto il munus petrino. Non sono veri papi.

Ringraziamento

Un doveroso ringraziamento va al Cavaliere Dott. Andrea Cionci, che ha dedicato se stesso, il proprio lavoro e la propria vita a questa causa di verità.

Grazie alla sua opera di ricerca, documentazione e divulgazione, ciò che era rimasto nascosto è stato progressivamente portato alla luce.

Grazie a lui e al gruppo di studiosi, latinisti, canonisti e giuristi di cui si avvale, oggi è possibile esporre con chiarezza, rigore e certezza il punto centrale qui dimostrato: Benedetto XVI ha dichiarato di rinunciare al ministerium, non al munus.

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